IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge
12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto il  provvedimento adottato a  carico del signor  Rocco Fusco,
consigliere della regione Campania, con  il quale e' stato rinviato a
giudizio  dal  g.i.p.  presso  il  tribunale di  Napoli  in  data  15
settembre  1997 per  il  reato  di cui  all'art.  416-bis del  codice
penale;
  Vista la comunicazione in data 22 settembre 1997, n. 22648/C.G. del
commissario del Governo per la regione Campania;
  Considerato che al provvedimento  giudiziario di cui sopra consegue
la sospensione dalla  carica di consigliere regionale  del sig. Rocco
Fusco;
  Accertata   la  sussistenza   dei  presupposti   della  sospensione
contemplata dalla legge;
  Sentiti  il  Ministro  per  gli affari  regionali  ed  il  Ministro
dell'interno;
                              Decreta:
  Il sig.  Rocco Fusco e'  sospeso dalla carica di  consigliere della
regione Campania a decorrere dalla data del 15 settembre 1997.
  In caso  di revoca  del provvedimento  giudiziario in  premessa, la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
   Roma, 23 gennaio 1998
                                                 Il Presidente: Prodi